
In materia di imposta di registro il giudicato favorevole si estende al coobbligato
Cass. civ. Sez. V Ordinanza, 30/01/2018, n. 2231
Con l’ordinanza in oggetto il Supremo Collegio ha affermato che l’acquirente di un immobile al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, giacché solo in quest’ultimo caso è irripetibile quanto versato.
In tal senso, non può definirsi spontaneo il pagamento di un atto impositivo, effettuato solo al momento della ricezione dello stesso, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata ed accompagnato dalla contestuale impugnazione del medesimo.