
Agevolazioni prima casa spettanti se l’immobile nel proprio Comune è inidoneo all’abitazione
Con la pronuncia in oggetto il Supremo Collegio ha affermato che non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (conforme a Cass. civ. Sez. 5, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564).
Nel solco dell’orientamento sopra riportato, ha inoltre affermato che – ai sensi della lett. b) della Nota 2 all. alla Tariffa 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota 2 cit., e alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale – l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2017 n. 27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).